Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Aggiudicazione provvisoria
Nell'ambito della procedura di affidamento di un appalto di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria avviata prima del 01/07/2006, l'impresa dichiarata aggiudicataria provvisoria in sede di gara, comunica di voler rinunciare all'affidamento dell'appalto. L'amministrazione Comunale preso atto di tale volontà ha avviato la procedura di escussione della cauzione provvisoria. E' possibile affidare l'appalto al 2° in graduatoria, tenuto conto che l'art. 10 c. 1 ter L.109/94 disciplina (come facoltà) tale fattispecie solo per i casi di fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore. Occorre precisare che nel caso oggetto del presente quesito non è intervenuta nè l'aggiudicazione definitiva nè la sottoscrizione del contratto, e conseguentemente non è mai stata richiesta la cauzione definitiva. Nel bando è stata invece prevista la facoltà di cui all'art. 10 c. 1 ter
Argomenti:
Con riferimento agli artt. 11 e 12 Dlgs 163/2006 si distingue l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva. In particolare si chiede se l'aggiudicazione provvisoria sia quella risultante dai verbali di gara, a cura della commissione di gara, e precisamente l'ultimo verbale di gara, a conclusione della procedura,con cui viene individuata l'impresa vincitrice, mentre l'aggiudicazione definitiva si intende l'approvazione degli atti di gara, i verbali di cui sopra, a cura dell'organo competente (dirigente) e quindi l'avvio della procedura di verifica dei requisiti.